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Vaccinazioni obbligatorie: il vademecum della Regione Toscana

Vaccinazioni obbligatorie. La Regione Toscana ha pubblicato le nuove disposizioni alla luce della legge 119 del 31 luglio 2017 in materia, ricordando che l’obiettivo è di mantenere gli ottimi livelli di copertura raggiunti negli anni scorsi per limitare la diffusione di alcune importanti infezioni e garantire la cosiddetta immunità di gregge, protezione indiretta anche per chi non può essere vaccinato per motivi di salute.
Passano da 4 a 10 le vaccinazioni obbligatorie.
In particolare i nati dal 2001 al 2016, anche minori stranieri non accompagnati, dovranno essere vaccinarsi contro poliomelite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus Influenzae tipo B, morbillo, rosolia e parotite, mentre i nati dal 2017 dovranno essere sottoposti anche a vaccinazione contro la varicella, che sarà somministrata dopo il compimento dell’anno di età.
Le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B erano già obbligatorie. L’obbligatorietà delle vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è soggetta a revisione triennale in base ai dati epidemiologici e al livello di copertura vaccinale raggiunto.
Sono fortemente raccomandate, e per questo offerte gratis ai nuovi nati, le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco e anti-rotavirus.
Esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni
Sono esonerati dall’obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell’analisi sierologica.
Le vaccinazioni obbligatorie possono inoltre essere:
•omesse in maniera permanente, quando siano controindicate in via definitiva, in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia
•differite temporaneamente quando una o più vaccinazioni siano controindicate in via temporanea in presenza di condizioni cliniche, documentate dal medico/pediatra di famiglia, che sconsiglino temporaneamente la vaccinazione.
Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale i genitori/tutori/soggetti affidatari del minore, sono convocati dall’Azienda USL competente per un colloquio durante il quale saranno fornite le informazioni necessarie per l’avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni non effettuate. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Non incorrono nella sanzione i genitori/tutori/affidatari che provvedono nei termini indicati dall’Azienda USL all’atto della contestazione, a far somministrare al minore la vaccinazione (o la prima dose del ciclo vaccinale), a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età.
Cosa fare per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e a scuola
Per l’anno scolastico 2017-2018, per i minori da 0 a 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, dovrà essere presentata alle scuole, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie, idonea documentazione che attesti alternativamente:

– l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età
– l’esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta
– l’omissione per motivi di salute
– il differimento della vaccinazione per condizioni cliniche che controindichino temporaneamente la vaccinazione
– l’avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione all’Azienda USL competente (prenotazione dell’appuntamento) La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età può essere sostituita dalla dichiarazione del genitore/ tutore/affidatario – resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 – autocertificazione. In questo caso il genitore è comunque tenuto a presentare successivamente la documentazione necessaria.
Come ottenere la documentazione richiesta
•Documentazione
per il rilascio della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni/l’omissione definitiva o il differimento temporaneo per particolari condizioni cliniche/l’esonero
per malattia pregressa, è possibile rivolgersi all’Azienda USL di competenza o al pediatra di famiglia anche nel caso in cui lo stesso non effettui direttamente le vaccinazioni, presentando il libretto delle vaccinazioni.
L’azienda USL o il pediatra di famiglia rilasceranno un’attestazione contenente le informazioni previste, in relazione alle diverse situazioni.
•Autocertificazione
coloro che decidono di presentare l’autocertificazione – resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 – che attesti la regolarità delle vaccinazioni eseguite ai minori da 0 a 16 anni possono utilizzare il modulo apposito.
L’autocertificazione può essere presentata direttamente alla scuola/istituto, o inviata per via telematica agli indirizzi mail, quando esistenti, reperibili sul sito dell’istituto stesso.
Scadenze per la presentazione della documentazione
Le scadenze per l’anno scolastico 2017-2018 sono:
• entro il 10 settembre 2017 la documentazione richiesta deve essere presentata ai servizi educativi e alle scuole per l’infanzia incluse quelle private non paritarie – la mancata presentazione di tale documentazione preclude l’ammissione
• entro il 31 ottobre 2017 la documentazione richiesta deve essere presentata alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ai centri di formazione professionale – la mancata presentazione di tale documentazione non preclude l’ammissione
• entro il 10 marzo 2018 coloro che, (entro il 10 settembre o il 31 ottobre), hanno presentato dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 (autocertificazione), dovranno comunque presentare la documentazione richiesta.
Mancata presentazione della documentazione nei termini previsti
La mancata presentazione della documentazione richiesta è segnalata all’Azienda USL per gli adempimenti di competenza.
I minori da 0 a 6 anni non potranno essere ammessi a frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia incluse quelle private non paritarie, in quanto la presentazione della documentazione richiesta costituisce, in questo caso, requisito per l’accesso.
Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola dell’obbligo (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e ai centri di formazione professionale.
Tutele nei confronti dei minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute
La legge dispone che i minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute documentate, siano inseriti, di norma, in classi costituite da minori vaccinati o immunizzati naturalmente.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno segnalate all’Azienda USL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Adempimenti per gli operatori sanitari e scolastici
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale.
Per vaccinarsi
Per prenotare una vaccinazione è possibile rivolgersi all’azienda USL competente o al pediatra di famiglia.

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