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Defibrillatori negli impianti sportivi. Cosa dice la legge. Il dottor Mandò: “In caso di infarto bisogna intervenire in 3 minuti”

La morte di Romano Scala lunedì pomeriggio al Circolo La Perla di San Giovanni ha posto di nuovo l’accento sull’importanza del defibrillatore all’interno degli impianti sportivi. Tra l’altro la materia è regolata da una legge regionale, la numero 68, che è molto chiara. E’ necessario ricordare a tutti i gestori delle strutture sportive cosa dice la legge. Una legge richiamata anche da Massimo Mandò, il responsabile del Deu Asl Toscana sud est, da sempre in prima linea nella battaglia per i defibrillatori.
“Tre minuti, ci sono appena tre maledetti minuti di tempo per intervenire in caso di attacco cardiaco improvviso e passano velocemente – ha detto -. Da anni insistiamo sulla necessità di avere simili strumenti nei luoghi in cui si pratica lo sport. In Valdarno funzionano 220 defibrillatori, 900 nell’intera provincia. Si trovano ovunque, nei luoghi pubblici, nelle piazze o nelle scuole, ma tanti gestori di impianti sportivi non si sono adeguati alla legge. I Comuni a mio avviso dovrebbero intensificare la sorveglianza e, anzi, lancio un appello alle amministrazioni comunali a vigilare”. Ma entriamo nello specifico della legge regionale:

LEGGE REGIONALE NUMERO 68 DEL 9 OTTOBRE 2015

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrilla tori
semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso
gli impianti sportivi, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n.
120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero) e in conformita’ al decreto del Ministro della
salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalita’ di
diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’art. 2,
comma 46, della legge n. 191/2009).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti
definizioni:
a) attivita’ sportive: attivita’ disciplinate da norme approvate
dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
b) attivita’ motorio-ricreative: attivita’ non disciplinate da
norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
c) impianto sportivo, di seguito denominato impianto: uno spazio
o un insieme di spazi preposti unicamente allo svolgimento di
attivita’ sportive o motorio-ricreative, anche di tipo diverso, che
hanno in comune i relativi servizi accessori, come spogliatoi,
servizi igienici, reception, uffici amministrativi;
d) sport in movimento: attivita’ sportive praticate in luoghi
diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi
circoscritti all’aperto;
e) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): operatore
non sanitario autorizzato all’uso del defibrillatore;
f) istruttore BLS-D: operatore abilitato alla formazione degli
esecutori BLS-D;
g) gestore dell’impianto sportivo, di seguito denominato gestore:
il proprietario che gestisce direttamente l’impianto oppure il
concessionario, il locatario o il comodatario dello stesso.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul
territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal
regolamento di attuazione di cui all’art. 8.
2. La presente legge non si applica:
a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti
discipline:
1) bocce, escluse quelle in volo;
2) biliardo;
3) sport di tiro;
4) golf;
5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel
regolamento di attuazione di cui all’art. 8.
b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le
attivita’ sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia
sportiva;
c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
d) agli impianti di proprieta’ statale.

Art. 4

Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari

1. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli stessi di
defibrillatori.
2. In caso di impianti gestiti da una pluralita’ di soggetti
gestori, l’obbligo di dotazione puo’ essere assolto congiuntamente da
questi ultimi.
3. La dotazione di defibrillatori e’ requisito per l’apertura degli
impianti.
4. L’uso dei defibrillatori e’ affidato esclusivamente ad esecutori
BLS-D espressamente incaricati.
5. I gestori degli impianti hanno l’obbligo di garantire la
presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attivita’
sportiva e motoria.
6. Se i gestori assegnano spazi, all’interno degli impianti a
societa’, enti e associazioni sportive, l’obbligo di assicurare la
presenza di esecutori BLS-D e’ a carico di questi soggetti.
7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118
territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al
modello e all’ubicazione del defibrillatore, nonche’ l’elenco degli
esecutori BLS-D incaricati all’interno dell’impianto dai gestori
stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.

Art. 5

Formazione

1. La formazione sull’utilizzo dei defibrillatori ha l’obiettivo di
permettere l’uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per
assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto
cardiocircolatorio.
2. La formazione e’ erogata dalle aziende unita’ sanitarie locali
(USL), nell’ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza
territoriale 118, nonche’ dai soggetti formatori accreditati in
conformita’ alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre
2014, n. 1256 (Indirizzi regionali per l’accreditamento dei
soggetti/Enti abilitati all’erogazione di corsi di formazione
finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del
defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai
sensi del DM 18 marzo 2011).
3. L’attestato del superamento della verifica finale del corso di
formazione abilita all’utilizzo dei defibrillatori.

Art. 6

Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in
ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli
impianti e degli assegnatari degli spazi, anche avvalendosi delle
aziende USL.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori detengono presso
l’impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa:
a) alla dotazione e collocazione dei defibrillatori;
b) alla funzionalita’ tecnica dei defibrillatori e, in
particolare, al rispetto della normativa di esercizio relativa alle
apparecchiature elettromedicali;
c) all’osservanza degli obblighi di formazione, incluso l’elenco
nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D
che operano all’interno dell’impianto e degli spazi assegnati.
3. Il comune dispone ispezioni ed esercita il controllo a campione
almeno sul 5 per cento degli impianti.

Art. 7

Sanzioni

1. L’inosservanza dell’obbligo di dotazione di defibrillatori, di
cui all’art. 4, comporta la chiusura degli impianti sino
all’adempimento.
2. L’assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento
dell’attivita’ sportiva e motoria e l’inosservanza degli obblighi di
formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle societa’,
enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la
sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro
2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a
carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di
una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro
2.000,00.
4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della
contestazione o della notificazione della violazione, l’interessato
puo’ far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonche’
richiedere un contradditorio ai sensi della legge regionale 28
dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative).

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina in
particolare:
a) la classificazione degli impianti di cui all’art. 3, comma 1,
secondo la natura dei gestori e le modalita’ di accesso agli stessi;
b) gli sport assimilabili di cui all’art. 3, comma 2, lettera a),
numero 5);
c) i criteri per la presenza degli esecutori BLS-D durante lo
svolgimento dell’attivita’ sportiva e motoria;
d) le modalita’ di attuazione degli obblighi di cui all’art. 4,
con particolare riferimento al numero e all’ubicazione dei
defibrillatori;
e) i contenuti delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 7;
f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i
soggetti assegnatari di cui all’art. 4, comma 6;
g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della
sopravvivenza negli sport in movimento.

Art. 9

Disposizioni di prima applicazione

1. L’obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° luglio
2016.
2. Per agevolare il processo di formazione degli esecutori BLS-D la
Regione, in fase di prima applicazione, eroga alle aziende USL
finanziamenti per la formazione di un nucleo di istruttori BLS-D.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 9, comma 2, e’
autorizzata per l’anno 2015 la spesa massima di 20.000,00 euro cui si
fa fronte con gli stanziamenti dell’unita’ previsionale di base (UPB)
243 «Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei
defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica
fisica e sportiva);
b) legge regionale 30 dicembre 2014, n. 89 (Modifiche alla legge
regionale 8 maggio 2013, n. 22 «Diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva».
Nuove disposizioni relative all’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva).

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

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