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Figline Incisa. Manutenzione di piante e aree verdi private vicino alle ferrovie e lungo strade e marciapiedi. Le regole da seguire

La Prefettura di Firenze e il  Comune di Figline Incisa Valdarno hanno ricordato ai cittadini quali regole devono essere seguite per la manutenzione di piante e aree verdi private vicino alla ferrovie e lungo strade e marciapiedi. Prendersi cura degli alberi in prossimità della scalo ferroviario è una responsabilità dei privati che ne sono proprietari e la legge obbliga alla corretta manutenzione degli arbusti, per prevenirne la caduta, scongiurare lo sviluppo di incendi e in generale garantire la sicurezza nei pressi della rete ferroviaria. La normativa vigente stabilisce il divieto di far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni a una distanza inferiore ai 6 metri dalla rotaia più vicina. Distanza che, dove necessario, deve essere aumentata per far sì che gli alberi o le opere siano sempre distanti almeno 2 metri dal ciglio delle strade sterrate o dal piede dei rilevati.
Per piante, muriccioli e steccati di piccole dimensioni (alti non più di 1,50 m) la distanza può essere ridotta a un metro. Discorso diverso per gli arbusti di grandi dimensioni, cioè quelli per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza superiore ai 4 metri. Dovranno essere piantati a una distanza dalla rotaia pari almeno alla loro altezza massima raggiungibile, aumentata di 2 metri. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono inoltre essere destinati a bosco entro una distanza di 50 metri dalla più vicina rotaia. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha quindi invitato i cittadini a verificare il rispetto delle misure di prevenzione sulle alberature private e, da parte sua, proseguirà con i controlli su quelle pubbliche. In caso di violazioni delle norme di sicurezza il proprietario delle piante si esporrà a sanzioni pecuniarie e penali.
Riguardo all’obbligo di manutenzione delle aree verdi private, in base al Codice della strada, i proprietari dei terreni confinanti con strade e giardini pubblici hanno l’obbligo di eseguire la manutenzione necessaria ad impedire che le piantagioni e/o le siepi presenti sui loro fondi, qualora costituiscano potenziale pericolo, restringano o danneggino le strade, ostacolino la visibilità della segnaletica stradale o costituiscano intralcio alla libera fruizione di parchi e giardini. I proprietari devono anche provvedere celermente ad eliminare dalla proprietà pubblica le ramaglie, il materiale vegetale a seguito dell’abbattimento o potature degli alberi e le piante cadute dai loro terreni a causa del maltempo o per altre ragioni. Chiunque non osserva questi obblighi è punito con la multa da € 173,00 a € 695,00. Oltre a pagare la multa, il trasgressore è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

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